Con il d.lgs. n. 154/2013 è stato introdotto il termine di decadenza di 5 anni dalla nascita del figlio per l’azione di disconoscimento promossa da uno dei genitori, riconoscendo quindi la prevalenza all’interesse del figlio alla conservazione dello stato, con sacrificio del principio di verità della filiazione.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28999/18, depositata il 12 novembre, chiarisce che per i figli già nati al momento dell’entrata in vigore della riforma (7 febbraio 2014), per i quali non sia già stata proposta azione di disconoscimento, il termine inizia a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della nuova legge e verrà a scadenza il 7 febbraio 2019.